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Costagrande, era diventata un zona off – limits per la caccia, ora torneranno a sparare le doppiette

caccia doppietta

Costagrande, quella parte di collina tanto amata dai Pinerolesi,  ora non è più una zona off – limits per la caccia.

Lo scorso anno il sindaco, Luca Salvai, recependo le preoccupazioni dei residenti,  e le sollecitazione che erano arrivate dalla Lac di Pinerolo (Lega Anticaccia), aveva firmato un’ordinanza con la quale per motivi di sicurezza aveva vietato la caccia in tutta la frazione.

E anche quest’anno Salvai aveva firmato la stessa ordinanza, ma sulla questione è stato chiamato in causa il Tribunale amministrativo, il Tar che ha annullato il divieto di caccia. Questo non perché fosse sbagliata nei contenuti ma mentre il primo anno si poteva sostenere che si fosse agito in emergenza, ora si sarebbero dovute percorre altre strade quelle che avrebbero portato a richiedere alla Regione una revisione del Piano faunistico venatorio regionale .

Fa notare in una nota la Lac: “Pur accogliendo negativamente l’annullamento dell’ordinanza, emessa a tutela dell’incolumità delle persone abitanti e transitanti in località Costagrande, la Lac Pinerolo rileva che, dalla lettura del testo della sentenza del Tar, emergono due aspetti fortemente positivi che confermano le ragioni dell’istituzione del divieto di caccia in tale zona.

Nello specifico il Tar:

- riconosce che in località Costagrande non si dovrebbe cacciare perché è pericoloso per la pubblica incolumità (“Come adeguatamente documentato dal Comune, sussiste nell’area di Costagrande un grave pericolo che deriverebbe nei confronti dell’incolumità pubblica derivante dall’attività venatoria in loco esercitata”)

- riconosce che la precedente ordinanza 276/2021 (analoga a quella 2022) era legittima e giustificata da condizioni di contingibilità ed urgenza

Ciò che il Tar censura è invece la reiterazione sostanziale dell’ordinanza 276/2021, attuata con la nuova ordinanza 278/2022: secondo il Tar la reiterazione eccederebbe i poteri straordinari del Sindaco di vietare la caccia in un certo luogo per motivi contingenti ed urgenti. Secondo il Tar infatti nel periodo intercorso tra le 2 ordinanze (circa un anno), si sarebbero potute e dovute attivare le vie ordinarie per vietare la caccia su quella porzione di territorio (ad esempio modificando il Piano faunistico venatorio regionale, escludendo l’area di Costagrande dal territorio venabile), essendo venute a decadere le ragioni di urgenza che giustificano l’adozione dello strumento dell’ordinanza sindacale. Quindi in sintesi: a Costagrande non si dovrebbe cacciare per motivi di pubblica incolumità certificati dal Tar; la prima ordinanza del 2021 era legittima ma non è consentito reiterarla, dovendosi agire in via ordinaria per vietare la caccia a Costagrande (e questo lo può fare solo la Regione Piemonte).

A dispetto delle apparenze, questa sentenza del Tar dà ragione a chi intende vietare la caccia in località Costagrande: la LAC continuerà quindi, con altri strumenti, la propria azione affinché la caccia sia vietata a Costagrande così come nelle altre zone da cui provengono segnali di protesta per la presenza di cacciatori in zone densamente abitate e frequentate. La Lac infine ritiene che, a fronte della pericolosità dell’attività venatoria in località Costagrande certificata dal Tar, i cacciatori dovrebbero astenersi spontaneamente dal cacciare in quella zona, non in forza di un divieto ma bensì per proprio senso di responsabilità”.

 

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