La Sadem condannata per attività antisindacale

sadem26-10-2015- 15:58- La Sadem  è stata condannata, dal giudice del lavoro, per attività antisindacale. La vertenza è legata ad un provvedimento disciplinare preso nei confronti di due sindacalisti, Perrone e Pisana, quest’ultimo è stato al centro della vicenda dell’incendio del bus per il quale l’azienda ha avviato l’iter del licenziamento. Il giudice non solo ha revocato per i due sindacalisti il provvedimento ma ha condannato l’azienda a pagare le spese legali e sarà obbligata ad affiggere il decreto nella bacheca. Soddisfatta Paola Bertona della Fit Cisl:” Si tratta di una grande vittoria che servirà anche nella causa contro il licenziamento del Pisana, per dimostrane l’illegittimità “.

PUBBLICHIAMO IL PROVVEDIMENTO DEL MAGISTRATO

R.G.L. 5609 /2015 Il giudice letti gli atti sciogliendo la riserva; premesso che: – La FIT CISL PIEMONTE chiede accertarsi l’antisindacalità della condotta della spa SADEM ed in particolare delle sanzioni disciplinari intimate ai rappresentanti sindacali Pisana e Perrone nonché la mancata convocazione di Pisana all’incontro con gli rsu del 2 luglio 2015; – Resiste la convenuta; ritenuto che: Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per preteso difetto del requisito dell’attualità della condotta; Come condivisibilmente affermato dalla cassazione infatti “In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale.” ( cass. 23038 del 12/11/2010) È evidente che la portata intimidatoria dell’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei due rappresentanti sindacali CISL permane tuttora ed anzi è cresciuta proprio per l’avvenuta esecuzione delle due sanzioni; Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nella lettera del 15.4.2015 viene contestato al Pisana di aver pubblicamente formulato , durante le assemblee dei lavoratori del 18 febbraio 2015 e del 20 febbraio 2015, gravissime accuse nei confronti dell’amministratore delegato ing. Giuseppe Proto incolpandolo con contenuti infamanti e diffamatori di utilizzare indebitamente beni/veicoli aziendali a scopo personale nonché di attività complottistiche poste in essere a suo danno ; inoltre viene contestato che , nel corso di una riunione tenutasi in data 15 gennaio 2015 tra gli rsu ed i manager e funzionari della società , il Pisana avrebbe accusato la SADEM di avere nella gestione dell’ esercizio effettuato artatamente e fraudolentemente corse con molte ore di ritardo con il solo scopo di farsi riconoscere dall’ente affidante il maggior corrispettivo previsto; Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45449 – Firmato Da: FIERRO CLOTILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4d4cb Accoglimento totale n. cronol. 21502/2015 del 23/10/2015 RG n. 5609/2015 2 la contestazione è poi sfociata il 19.5.2015 nella comminazione della sanzione di 10 giorni di sospensione; era onere della convenuta dimostrare il materiale verificarsi dei fatti contestati e tale onere non è stato assolto; i teste Bevacqua e Masotti hanno infatti smentito che il Pisana durante l’assemblea di Perosa abbia diffamato l’ing Proto ed hanno di contro riferito di un acceso diverbio tra Pisana e Caiaffa avente ad oggetto la strategia da adottare per contestare la nuova turnazione predisposta dall’azienda; Parimenti i teste Acchiappati , Monteleone, Ercole e Fiore hanno unanimemente negato che nel corso dell’assemblea di Perosa il Pisana abbia fatto riferimento all’ing. Proto confermando che in quell’occasione si parlò dei nuovi turni e che Pisana e Caiaffa ebbero un acceso diverbio; Il teste Perrone ha poi smentito che nell’assemblea di Pinerolo il Pisana abbia parlato di Proto dichiarando che in quell’assemblea si parlò di turni; L’unica testimonianza dissonante è quella resa dal teste Caiaffa, evidentemente inattendibile sul punto sia perché ha riferito circostanze difformi da quelle concordemente dichiarate da tutti gli altri testi sia e soprattutto perché direttamente coinvolto nel litigio con Pisana ed animato da intenti vendicativi, stato d’animo candidamente riconosciuto dallo stesso Caiaffa il quale ha dichiarato che il Pisana sosteneva che lui era un ruffiano raccomandato e per questa ragione gli avrebbe reagito nell’assemblea di Perosa e denunciato i fatti all’azienda; Quanto alle frasi profferite nel corso dell’incontro del 15 gennaio il teste Bevacqua ha dichiarato che Pisana ha trattato come gli altri rsu l’illegittimità del piano turni predisposto dall’azienda senza alcun riferimento a presunte frodi commesse dall’azienda; Nella lettera 15.4.2015 viene contestato al Perrone di essersi rivolto all’amministratore delegato SADEM con toni aggressivi ed irriguardosi e di aver violato le norme di sicurezza e delle disposizioni aziendali in merito all’accesso e sosta nei locali destinati alla manutenzione; il procedimento disciplinare si è poi concluso con la sanzione di 2 giorni di sospensione intimata il 19 maggio 2015; Il teste Sidoti ha in realtà ricostruito l’accaduto in modo ben diverso da quello tratteggiato nella lettera di contestazione dichiarando che “ Proto avrebbe detto a Perrone che stava uscendo all’officina che non poteva entrare in officina senza i d.p.i. e che Perrone inizialmente non avrebbe risposto perché era al telefono e poi avrebbe detto che avrebbe smesso di entrare in officina solo quando Porto avesse fatto Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45449 – Firmato Da: FIERRO CLOTILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4d4cb Accoglimento totale n. cronol. 21502/2015 del 23/10/2015 RG n. 5609/2015 3 installare l’acqua potabile ; il teste ha altresì riferito che i toni tra Perrone e Porto si sono un po’ accesi e che i due si sono insultati dopo la minaccia di Perrone di mandare nuovamente lo Spresal in azienda; Non corrisponde quindi al vero che il Perrone si sia rivolto al Proto con toni irriguardosi essendo di contro provato che tra i due c’è stata una discussione, dai toni accesi, avente ad oggetto la possibilità o meno di bere acqua potabile, circostanza peraltro correttamente riconosciuta dal Perrone già nella lettera di giustificazioni; Quanto poi alla violazione delle norme di sicurezza va rilevato che l’ordine di servizio n. 16/14 che a dire dell’azienda conterrebbe il divieto di accedere ai locali officina ( doc. 19 di parte convenuta) non contiene in realtà siffatto divieto limitandosi a comunicare che tutti i portoni di accesso all’officina saranno chiusi a chiave e che in caso di emergenza sarà possibile reperire in portineria le chiavi di accesso al magazzino ove sono depositate tutte le chiavi dell’officina; Il predetto ordine di servizio quindi lungi dall’impedire l’accesso ai locali officina comunica gli orari di chiusura ed impartisce le disposizioni per potere eventualmente accedere all’officina stessa nonostante il portone sia chiuso; Né può ritenersi che il preteso divieto di accesso ( indimostrato nella sua esistenza) fosse stato portato altrimenti a conoscenza dei lavoratori : la teste Bertona ha infatti dichiarato di non aver visto l’ordine di servizio che impediva l’accesso nei locali della manutenzione È in ogni caso fatti provato in causa che esisteva una prassi in forza della quale i lavoratori liberamente accedevano ai bagni dell’officina per bere alla fontanella, prassi che giustifica la condotta del Perrone ; così il teste Ercole ha dichiarato di aver bevuto diverse volte alla colonnina posta all’interno dei bagni dell’officina che eroga acqua refrigerata precisando altresì di essere dipendente SADEM da 26 anni e di essere sempre andato a bere alla fontanella Parte ricorrente deduce quale ulteriore condotta antisindacale l’omessa convocazione del Pisana all’ incontro con gli rsu del 2 luglio 2015; La difesa dell’azienda per dimostrare la buona fede sostiene di non aver potuto informare il Pisana della data dell’incontro in quanto egli era assente dal lavoro e la prassi aziendale è nel senso di convocare le rsu con lettera consegnata a mani L’assunto difensivo è smentito dal teste Caiaffa il quale, pur confermando la prassi aziendale, ha dichiarato che tendenzialmente se un rsu è assente si evita di fare la convocazione; Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45449 – Firmato Da: FIERRO CLOTILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4d4cb Accoglimento totale n. cronol. 21502/2015 del 23/10/2015 RG n. 5609/2015 4 Alla luce delle risultanze istruttorie sinteticamente richiamate può quindi affermarsi che la condotta posta in essere dalla SADEM è connotata dai caratteri dell’antisindacalità sia perché ha sanzionato i due rappresentati CISL per fatti inesistenti sia perché ha deliberatamente escluso la CISl dall’incontro del 2 luglio; L’azienda ha strumentalizzato il potere disciplinare, irrogando ai due rappresentanti sindacali Pisana e Perrone una sanzione disciplinare per fatti non esistenti, contestando lo stesso giorno ad entrambi i rappresentanti fatti risalenti nel tempo ( i fatti addebitati a Pisana si sarebbero verificati nei mesi di gennaio e febbraio), comminando la sanzione disciplinare lo stesso giorno in un periodo in cui le relazioni tra le parti erano tese in quanto i lavoratori contestavano il nuovo piano turni; Con la sua condotta l’azienda ha quindi stravolto la finalità del potere disciplinare usandolo, non come mezzo per assicurare il corretto svolgimento del rapporto di lavoro, bensì come mezzo dissuasivo nei confronti dei due rappresentanti sindacali, promotori di agitazioni aziendali, al solo fine di intimidirli e attraverso esso screditare il sindacato nei confronti dei lavoratori aderenti all’agitazione , per evidenziare la maggior forza contrattuale della parte datoriale La cassazione in fattispecie analoga a quella oggetto di decisione ha che “costituisce comportamento antisindacale la condotta del datore di lavoro che ha sanzionato con il licenziamento senza preavviso il comportamento di tre lavoratori – due dei quali rappresentanti sindacali – che si siano trattenuti, nella zona di passaggio dei carrelli, cinque-sei minuti in più degli altri aderenti all’astensione dal lavoro, ove la maggior permanenza sia imputabile alla discussione avviata con i rappresentanti dell’azienda (che avevano scelto detti lavoratori come loro interlocutori) e nessun altro manifestante sia stato attinto da misure disciplinari, neppure di tipo conservativo, sussistendo una sicura sproporzione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, tra l’addebito e la misura irrogata.” ( così cass. 18368 del 31/07/2013 ) Posto che la condotta antisindacale è configurabile sia in caso di azioni tipizzate e consistenti nella violazione di prerogative sindacali (legali o contrattuali) sia in caso di comportamenti non tipizzati ed astrattamente leciti ma concretamente lesivi di diritti sindacali l’omessa convocazione del Pisana all’incontro degli rsu del 2 luglio 2015 va certamente letto in questa prospettiva: se è vero infatti che la prassi aziendale era nel senso di convocare gli rsu con lettera consegnata a mani è altrettanto vero che abitualmente le convocazioni non venivano effettuate nei casi di assenza di un rsu; Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 45449 – Firmato Da: FIERRO CLOTILDE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4d4cb Accoglimento totale n. cronol. 21502/2015 del 23/10/2015 RG n. 5609/2015 5 il teste Vitrò confermando che nell’incontro del 2 luglio la cisl non era presente ha dichiarato di non aver potuto consegnare la convocazione a Pisana perché egli era prima in permesso sindacale e poi stava scontando la sospensione ed ha riferito di aver immaginato che gli rsu si parlassero tra loro; la SADEM quindi -pur essendo certa dell’impossibilità per il Pisana di essere presente all’incontro in quanto ben sapeva che egli era assente dal lavoro- violando ogni più elementare canone di buona fede e correttezza si è assolutamente disinteressata del problema e non si è attivata in alcun modo per informare altrimenti il Pisana dell’incontro , condotta che denota la volontà di discriminare l’organizzazione sindacale ricorrente e di svilirne la capacità contrattuale; All’accertamento dell’antisindacalità della condotta posta in essere dalla SADEM consegue necessariamente la revoca dei provvedimenti disciplinari illegittimamente intimati ai due rappresentati essendo l’unico provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della condotta illecita; Le spese seguono la soccombenza;

 

P. Q. M. Visto l’art. 28 legge 300/70 Dichiara l’antisindacalità della condotta della SADEM concretizzatasi nell’intimazione delle sanzioni disciplinari a Perrone e Pisana in data 19.5.2015 e nell’omessa convocazione di Pisana all’incontro del 2 luglio 2015 e per l’effetto Ordina alla convenuta di revocare le sanzioni disciplinari inflitte e di affiggere il decreto nelle bacheche aziendali Condanna la SADEM a rimborsare le spese del procedimento liquidate in euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa. Torino, 23/10/2015 Il Giudice Clotilde FIERRO

Versione mobile