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Per la chiusura della scuole vietata la vendita di alcolici. Ma stop anche alla musica

scuola-estateEmessa l’ordinanza che vieta oggi e domani la vendita degli alcolici nei pressi della scuole, ma anche l’uso di  apparecchi di amplificazione sonora sia su area pubblica che all’interno dei pubblici esercizi. Quest’ultimo punto non trova d’accordo il consigliere Pietro Manduca. Pubblichiamo il testo dell’ordinanza e il comunicato stampa del consigliere Manduca di Sinistra Solidale Pinerolo.

 

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE N° 145 del 07/06/2018 OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA DELL’ANNO SCOLASTICO IL SINDACO Considerato che nella prima decade del mese di giugno chiuderanno le scuole di ogni ordine e grado e che per tale occasione è necessario disporre le misure necessarie al fine di tutelare l’incolumità degli studenti; Ritenuto necessario adottare tutti gli accorgimenti al fine di presidiare l’area da parte delle forze di polizia per scongiurare episodi pericolosi ed eventi di vandalismo nelle aree circostanti il polo scolastico. Visto che negli anni scorsi, in occasione dell’ultimo giorno di frequenza scolastica, nelle aree circostanti le sedi delle scuole si sono verificati gravi episodi di danneggiamento di manufatti pubblici e privati che, oltre a creare danni, hanno fatto sì che al termine della giornata l’area compresa tra Corso Torino, Via dei Rochis, Via Baden Powel, Viale Kennedy e Piazza Don Milani si presentasse in estremo degrado, ricoperta di rifiuti e vetri infranti; Tenuto conto che per le sopra indicate motivazioni, anche negli anni scorsi è stato adottato valido provvedimento Sindacale di divieto di utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora sia sulla pubblica via che all’interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell’area; Ritenuto necessario riproporre tale provvedimento adottando altresì alcune misure preventive che possano evitare azioni pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica e contribuire a diminuire le problematiche connesse con l’abuso delle sostanze alcoliche. Atteso che si ritiene opportuno che nei pubblici esercizi, negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita ubicati nel raggio di 500 metri dal centro studi, nelle giornate di venrdì 8 e sabato 9 giugno 2018, sia fatto divieto assoluto di:  somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche anche in contenitori;  somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta; Dato atto che nell’adozione della presente ordinanza viene contestualmente data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; Visti: – il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773; – il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125; – l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; Visti: c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.U.0034635.07-06-2018 Pag. 2 – la legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che ha modificato l’art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali; – il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della Disciplina del Commercio” e s.m.i. – la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e in particolare l’art. 7 comma 4; – la Legge 689 del 24/11/1981; ORDINA nei giorni 8 e 9 giugno 2018 dalle ore 08,00 alle ore 14,30 Per ragioni di sicurezza pubblica, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita ubicati nel raggio di 500 metri dal centro studi, e a chiunque, il divieto assoluto di:  somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;  somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro e di plastica, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.  utilizzare strumenti e apparecchi di amplificazione sonora sia su area pubblica che all’interno dei pubblici esercizi Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra. E’ ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area compresa tra le strade Corso Torino, Via dei Rochis, Via Baden Powel, Viale Kennedy e Piazza Don Milani, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale; Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale per la notifica e l’esecuzione della presente ordinanza. Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza. Ai sensi dell’art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO Luca Salvai / Infocert Spa (Sottoscritto digitalmente)

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIERE MANDUCA di SINISTRA SOLIDALE PINEROLO

L’estate, la stagione delle ordinanze.

Con la fine delle scuole anche a Pinerolo il Sindaco emette un’ordinanza volta a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza.
Premesso che ho dei bellissimi ricordi legati alle “gavettonate” degli ultimi giorni di scuola, condivido molte delle ragioni che stanno alla base di questa ordinanza: negli anni si sono verificati spesso episodi che nulla hanno a che vedere con il festeggiare la fine della scuola. Se quindi il divieto di vendita di alcolici (soprattutto) e di bottiglie di plastica in genere credo abbia le sue ragioni, diametralmente opposta è la mia posizione per il “NO musica”, provvedimento che da anni viene ripetuto.
La modalità per garantire ed incentivare un giorno di festa (lo è molto per uno studente) è la regolamentazione, la ricerca di una soluzione alternativa, non il puntuale divieto.
Due ore di musica in una circoscritta zona di una città non fanno danni: vogliamo una città ordinata, non spenta.

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