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Frossasco: il tribunale respinge il ricorso presentato per il palo dei ripetitori messo nella scuola

OLYMPUS DIGITAL CAMERACon un comunicato stampa il sindaco di Frossasco informa che il tribunale ha definito la questione legata all’alto palo installato nel cortile delle scuole respingendo il ricorso

 

 

Riceviamo e pubblichiamo in forma integrale il comunicato diffuso dal Comune

 

Si informa la cittadinanza che il Tribunale Ordinario di Torino – Prima Sezione
Civile, con ordinanza dell’11 settembre 2020 ha respinto il ricorso cautelare
presentato dal Comitato Uniti in Val Noce per un Futuro Sano e Sostenibile, dalla
Società Cooperativa di Mutuo Soccorso Ecologico Azionariato Popolare
Intergenerazionale Stefano Rodotà e altri contro il Comune di Frossasco, la Città
Metropolitana di Torino e il Consorzio TOPIX, per impedire il compimento, la
realizzazione e l’accensione di una qualsivoglia antenna su un palo installato nel
territorio comunale, nei pressi delle scuole.
La consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale ha confermato che sul palo è
consentita solo l’installazione di impianti di debole potenza destinati a trasmettere
segnali della rete internet, mentre è esclusa l’installazione di impianti di trasmissione
per la telefonia cellulare, come a suo tempo già stabilito nell’«Atto Integrativo del
Protocollo d’Intesa tra il Comune di Frossasco ed il Consorzio TOPIX per la
realizzazione dell’accordo tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di
Frossasco, Perosa Argentina, Pinasca, Pinerolo, Roletto, il CSI Piemonte ed il
Consorzio TOP-IX, per la diffusione della Banda ultra larga» del 20 novembre 2019,
approvato dalla Giunta Comunale.
Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e in conformità con le
verifiche di ARPA Piemonte, ha accertato il pieno e integrale rispetto dei valori e dei
limiti stabiliti dalla legge per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai
campi elettromagnetici.
In particolare, l’ordinanza del Tribunale di Torino ha accertato e stabilito che:
 «il manufatto per cui è causa è “un palo porta antenne per la trasmissione di
segnali digitali di debole potenza tra punti fissi”, che ha la funzione “di
“trasferire” i segnali digitali (internet) tra specifici punti a terra”, e non “un
impianto che irradia il segnale in modo diffuso agli utenti”;» smentendo le
affermazioni dei ricorrenti;
 «“i livelli di campo determinati dall’esercizio degli impianti di torre così come
oggi configurati” rientrano “ampiamente nei limiti di legge, tali da essere
addirittura insufficienti per essere rilevati strumentalmente”» confermando così
l’esito dei controlli effettuati da ARPA Piemonte su richiesta del Comune;

 «“i valori di campo elettrico e di induzione magnetica riconducibili all’esercizio
del quadro elettrico posto alla base del palo … sono da ritenersi nulli”;
 «“nel caso di installazione di ulteriori antenne”, l’osservanza degli atti posti in
essere dai resistenti è idonea a garantire “l’esercizio dell’impianto nel pieno ed
ampio rispetto dei limiti di campo attualmente previsti dalle norme vigenti”»;
 «il notevole margine esistente tra i livelli di campo attualmente riscontrati – i
quali, come affermato dal consulente, sono “addirittura insufficienti per essere
rilevati strumentalmente” – e i limiti di legge è tale da escludere in ogni caso il
fumus bonis iuris in ordine alla violazione del diritto alla salute», rigettando in
tal modo le allarmistiche affermazioni dei ricorrenti.
Il Tribunale ha quindi accertato la totale infondatezza delle affermazioni dei
ricorrenti, ha accolto le difese del Comune, patrocinate dall’Avvocato Claudio Vivani
e dal Prof. Ing. Nicola Pasquino, e ha integralmente rigettato le richieste dei
ricorrenti, condannandoli al rimborso delle spese sostenute dal Comune e dalle altre
parti del giudizio.

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